Procedura di asseverazione nullaosta lavoratori extra-UE


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni sulle verifiche necessarie per il rilascio dell’asseverazione in relazione ai flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari previsti per le annualità 2021 e 2022 ed ha adottato un “modello di asseverazione” (Circolare 05 luglio 2022, n. 3).

In relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022 le verifiche per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE sono rimesse:
– ai professionisti (consulenti del lavoro, avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno assolto all’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro);
– alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.


Le suddette verifiche, propedeutiche al rilascio dell’asseverazione da parte dei professionisti e delle organizzazioni datoriali riguardano:
– capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
– equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
– fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
– numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
– tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.


Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti istruzioni, a cui devono attenersi i datori di lavoro e i soggetti incaricati del rilascio dell’asseverazione.


In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.
La congruità della capacità economica dovrà essere valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.
Per il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.


Per le annualità 2021 e 2022, la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro si applica anche al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.


Oltre a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, il professionista e l’organizzazione datoriale devono altresì acquisire:
a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori;
c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
d) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.


In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione dei suddetti elementi è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.


L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.


La procedura di asseverazione non si applica alle domande relative alla annualità 2021 per le quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, invece, l’asseverazione è richiesta e deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tali istanze saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.


L’asseverazione non deve essere prodotta, altresì, per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto dei requisiti da parte dei propri associati. L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consente quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a 5 anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche.